Regolamentazione della prostituzione in italia e superamento della legge Merlin
proposta da Luca Gusperti e Cav. Maurizio Trevisiol
indicato provvisoriamente come:"SSV-SERVIZIO SESSUALE VOLONTARIO"
Nel 1958 erano 2.700 le prostitute censite in Italia, oggi si ipotizza un numero compreso tra le 50 e le 70mila, con 9 milioni di clienti ed un giro d'affari di più di 20 miliardi di euro. La riapertura delle 'case chiuse' e la loro regolamentazione permette innanzitutto di stroncare il racket della tratta di queste ragazze, evitando forme di schiavitù, e facendo in modo che anche le prostitute possano godere di diritti. In questo modo 'papponi' e 'magnaccia' perderanno il loro lavoro e la possibilità di vessare le ragazze sotto la loro protezione". "Si stima, che l'emersione dei redditi derivanti dalla prostituzione garantirebbe un gettito fiscale pari all'Imu sulla prima casa. Austria, Germania, Svizzera per citarne alcune, hanno già legalizzato e regolamentato l'esercizio della prostituzione, con notevoli benefici per le casse erariali e soprattutto per il decoro urbano".
Articolo 1
SOGGETTI
Persone fisiche:
denominati OPERATORI SESSUALI
accompagnatrici/escort
accompagnatori/gigolo'
escort/transessuali
omosessuali
lesbiche
accompagnatrici/escort
accompagnatori/gigolo'
escort/transessuali
omosessuali
lesbiche
operatori sessuali tramite web,telefono
assistente sessuale per persone con disabilita' (love giver)
Persone giuridiche:
assistente sessuale per persone con disabilita' (love giver)
Persone giuridiche:
OPERATORI SERVIZIO SESSUALE VOLONTARIO
Agenzie fornitori accompagnatrici/ori
Night club
Club privee
Centri di massaggio
Spa
Alberghi/hotel
societa' gestione siti web
Night club
Club privee
Centri di massaggio
Spa
Alberghi/hotel
societa' gestione siti web
societa' gestione call center
Articolo 2:
Riconoscimento delle figure
Riconoscimento del profilo di operatore sessuale
e operatori servizio sessuale volontario
deliberata dal ministero di grazia e giustizia
Articolo 3:
Articolo 3:
Costituzione registro unico
Costituzione del registro unico nazionale delle persone fisiche e persone giuridiche che svolgono il servizio sessuale volontario cui sara' presente in tutte le questure e/o prefetture e agenzia delle entrate del territorio nazionale
Articolo 4:
Costituzione del registro unico nazionale delle persone fisiche e persone giuridiche che svolgono il servizio sessuale volontario cui sara' presente in tutte le questure e/o prefetture e agenzia delle entrate del territorio nazionale
Articolo 4:
Autorizzazione al servizio
Viene rilasciato un numero unico univoco alle persone fisiche e giuridiche che dopo aver depositato documentazione adeguata allo svolgimento del servizio alle questure/prefetture in concerto con il ministero dello sviluppo economico/agenzia delle entrate in base all' inserimento nel registro unico nazionale
art.5:
Costituzione societa' autorizzate al servizio
Societa' di capitale o societa' individuali
si rimanda alle leggi in vigore
art.6:
luoghi adibiti al servizio
Le societa' che svolgono il servizio dovranno aprire l'esercizio in luoghi preposti dai comuni
in spazi dedicati aldifuori di aree condominiali.
in spazi dedicati aldifuori di aree condominiali.
Le societa' che svolgono gia' servizi indicati nelle persone giuridiche prima di svolgere il servizio con la nuova normativa dovranno riadeguare le strutture esistenti.
art.7:
costituzione autorita' garante controllo del servizio
Istituzione dell'autorita' garante costituita da:
1 componente ministero dell'interno
1 componente ministero grazia e giustizia
1 componente ministero sviluppo economico
1 componente ministero del lavoro
1 componente ispettorato del lavoro
1 componente ministero della salute
1 componente conferenza stato-regioni
art.8:
imposte del servizio
le societa' o le persone fisiche dovranno versare un'aliquota decisa dal ministero dello sviluppo economico e saranno obbligati a rilasciare ricevuta al cliente in versione cartacea o scontrino con indicato il numero unico univoco dell'autorizzazione
art.9:
tariffario del servizio
il tariffario verra' indicato dalle associazioni di categoria,dalle camere di commercio e dal ministero dello sviluppo economico
art.10 :
controllo medico obbligatorio
Il personale dipendente e i liberi professionisti che svolgono il servizio dovranno sottoporsi obbligatoriamente al controllo medico periodicamente su indicazione delle asl territoriali
art.11
contratto di lavoro
Costituzione del contratto di lavoro per il personale del servizio sessuale volontario
definizione delle categorie
ore settimanali
straordinari
riposi
ferie
indennita' di rischio
retribuzione
e tutte le norme che regolano i contratti nazionali
art.12
assicurazione obbligatoria rischio sanitario
le societa' e le persone fisiche sono obbligate a stipulare contratto con le societa' assicuratrici una polizza sul rischio sanitario sia per le persone dipendenti che per i liberi professionisti
art.13
art.13
previdenza
nel contesto della prestazione del servizio sia alle dipendenze che come libero professionista verranno versati i contributi previdenziali e pensionistici all'INPS
art.14
art.14
formazione
le figure che svolgono il servizio alle dipendenze e i liberi professionisti sono obbligati annualmente ai corsi di formazione su:
psicologia,
sessuologia,
sicurezza sui luoghi di lavoro,
comunicazione,
rischi sanitari,
legislazione,
privacy.
art.15
art.15
codice comportamentale
il codice comportamentale delle persone fisiche e giuridiche che svolgono il servizio verso i clienti deve essere redatto dalle associazioni di rappresentanza di categoria
art.16
regolamentazione
pubblicita' sui media del servizio
le societa' e le persone fisiche che vogliono pubblicizzare il servizio sono obbligate ad aggiungere il numero di autorizzazione su qualsiasi mezzo di comunicazione
art.17
art.17
sanzioni penali ed amministrative per abuso del servizio
le societa' o le persone fisiche sprovviste di autorizzazione incorreranno nell'arresto per favoreggiamento della prostituzione clandestina e la chiusura immediata dell'esercizio
art.18
art.18
riferimenti legislativi
aggiunta dei riferimenti del codice penale e codice civile sullo sfruttamento della prostituzione clandestina e favoreggiamento della prostituzione clandestina
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