giovedì 14 settembre 2017

Regolamentazione della prostituzione in italia e superamento della legge Merlin proposta da Luca Gusperti e Cav. Maurizio Trevisiol indicato provvisoriamente come:"SSV-SERVIZIO SESSUALE VOLONTARIO"


Regolamentazione della prostituzione in italia e superamento della legge Merlin
proposta da Luca Gusperti e Cav. Maurizio Trevisiol
indicato provvisoriamente come:"SSV-SERVIZIO SESSUALE VOLONTARIO"



Premessa


Nel 1958 erano 2.700 le prostitute censite in Italia, oggi si ipotizza un numero compreso tra le 50 e le 70mila, con 9 milioni di clienti ed un giro d'affari di più di 20 miliardi di euro. La riapertura delle 'case chiuse' e la loro regolamentazione permette innanzitutto di stroncare il racket della tratta di queste ragazze, evitando forme di schiavitù, e facendo in modo che anche le prostitute possano godere di diritti. In questo modo 'papponi' e 'magnaccia' perderanno il loro lavoro e la possibilità di vessare le ragazze sotto la loro protezione". "Si stima, che l'emersione dei redditi derivanti dalla prostituzione garantirebbe un gettito fiscale pari all'Imu sulla prima casa. Austria, Germania, Svizzera per citarne alcune, hanno già legalizzato e regolamentato l'esercizio della prostituzione, con notevoli benefici per le casse erariali e soprattutto per il decoro urbano".


Articolo 1 
SOGGETTI

Persone fisiche:
denominati OPERATORI SESSUALI
accompagnatrici/escort
accompagnatori/gigolo'
escort/transessuali
omosessuali
lesbiche
operatori sessuali tramite web,telefono
assistente sessuale per persone con disabilita' (love giver)

Persone giuridiche:
OPERATORI SERVIZIO SESSUALE VOLONTARIO

Agenzie fornitori accompagnatrici/ori
Night club
Club privee
Centri di massaggio
Spa
Alberghi/hotel
societa' gestione siti web
societa' gestione call center 

Articolo 2:
Riconoscimento delle figure

Riconoscimento del profilo di operatore sessuale
e operatori servizio sessuale volontario
deliberata dal ministero di grazia e giustizia

Articolo 3: 
Costituzione registro unico

Costituzione del registro unico nazionale delle persone fisiche e persone giuridiche che svolgono il servizio sessuale volontario cui sara' presente in tutte le questure e/o prefetture e agenzia delle entrate del territorio nazionale


Articolo 4: 
Autorizzazione al servizio

Viene rilasciato un numero unico univoco alle persone fisiche e giuridiche che dopo aver depositato documentazione adeguata allo svolgimento del servizio alle questure/prefetture in concerto con il ministero dello sviluppo economico/agenzia delle entrate in base all' inserimento nel registro unico nazionale

art.5: 
Costituzione societa' autorizzate al servizio

Societa' di capitale o societa' individuali
si rimanda alle leggi in vigore


art.6: 
luoghi adibiti al servizio

Le societa' che svolgono il servizio dovranno aprire l'esercizio in luoghi preposti dai comuni
in spazi dedicati aldifuori di aree condominiali. 
Le societa' che svolgono gia' servizi indicati nelle persone giuridiche prima di svolgere il servizio con la nuova normativa dovranno riadeguare le strutture esistenti.

art.7:
costituzione autorita' garante controllo del servizio

Istituzione dell'autorita' garante costituita da:
1 componente ministero dell'interno
1 componente ministero grazia e giustizia
1 componente ministero sviluppo economico
1 componente ministero del lavoro
1 componente ispettorato del lavoro
1 componente ministero della salute
1 componente conferenza stato-regioni

art.8: 
imposte del servizio

le societa' o le persone fisiche dovranno versare un'aliquota decisa dal ministero dello sviluppo economico e saranno obbligati a rilasciare ricevuta al cliente in versione cartacea o scontrino con indicato il numero unico univoco dell'autorizzazione

art.9: 
tariffario del servizio

il tariffario verra' indicato dalle associazioni di categoria,dalle camere di commercio e dal ministero dello sviluppo economico

art.10 :
controllo medico obbligatorio

Il personale dipendente e i liberi professionisti che svolgono il servizio dovranno sottoporsi obbligatoriamente al controllo medico periodicamente su indicazione delle asl territoriali

art.11 
contratto di lavoro

Costituzione del contratto di lavoro per il personale del servizio sessuale volontario

definizione delle categorie
ore settimanali
straordinari
riposi
ferie
indennita' di rischio
retribuzione 
e tutte le norme che regolano i contratti nazionali


art.12 
assicurazione obbligatoria rischio sanitario

le societa' e le persone fisiche sono obbligate a stipulare contratto con le societa' assicuratrici una polizza sul rischio sanitario sia per le persone dipendenti che per i liberi professionisti

art.13 
previdenza

nel contesto della prestazione del servizio sia alle dipendenze che come libero professionista verranno versati i contributi previdenziali e pensionistici all'INPS

art.14 
formazione

le figure che svolgono il servizio alle dipendenze e i liberi professionisti sono obbligati annualmente ai corsi di formazione su:
psicologia,
sessuologia,
sicurezza sui luoghi di lavoro,
comunicazione,
rischi sanitari,
legislazione,
privacy.

art.15 
codice comportamentale

il codice comportamentale delle persone fisiche e giuridiche che svolgono il servizio verso i clienti deve essere redatto dalle associazioni di rappresentanza di categoria

art.16 
regolamentazione 
pubblicita' sui media del servizio

le societa' e le persone fisiche che vogliono pubblicizzare il servizio sono obbligate ad aggiungere il numero di autorizzazione su qualsiasi mezzo di comunicazione

art.17 
sanzioni penali ed amministrative per abuso del servizio

le societa' o le persone fisiche sprovviste di autorizzazione incorreranno nell'arresto per favoreggiamento della prostituzione clandestina e la chiusura immediata dell'esercizio

art.18 
riferimenti legislativi 

aggiunta dei riferimenti del codice penale e codice civile sullo sfruttamento della prostituzione clandestina e favoreggiamento della prostituzione clandestina

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